DECRETO RILANCIO ART.28: Credito d’imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Ambito soggettivo Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi. Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Misura del credito Il credito ammonta al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Non si applicano le limitazioni previste: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e – all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65, D.L. 18/2020. Efficacia Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Per ulteriori informazioni Segreteria Cosel – Longarini Associati Tel.: 0721 855952 Mail: info@longariniassociati.it PEC: info@pec.longariniassociati.it |