DECRETO RILANCIO ART.24: Versamenti Irap

Non sono dovuti: 
– il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; 
– la prima rata dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all’articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. 

La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche. 

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